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Certificazione degli impianti tecnologici nell’ottica del DM 27/03/2008 n°37 | La “regola dell’arte” nel nostro risparmio energetico

Posted by: on Martedì, Luglio 15th, 2008
  • Un Tocco di [ZEN]zero

    Blog esplicitamente riferito ai valori della progettazione e del rispetto per ciò che è bello e sano, sviluppa da tutti i punti di vista i principi del costruire e abitare secondo concezioni bio ecologiche e di benessere. DISCLAIMER Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicita'. Non puo' pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti gli articoli pubblicati sono a scopo didattico e informativo, alcuni sono proprietà degli aventi diritto. In qualsiasi momento l'autore può richiederne la rimozione. Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Recentemente, in data 27 marzo 2008, è entrata in vigore una normativa legata alla sicurezza degli impianti sia all’interno degli ambienti di vita sia nei luoghi di lavoro; si tratta del DM 37/08 “Regolamento […omissis…] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; un appropriato restyling di una precedente norma che ha determinato un profondo cambiamento sia nella vita dei cittadini e degli imprenditori sia in quella di installatori e manutentori di impianti.

Avere, come società culturalmente elevata, l’obbiettivo sicurezza per i propri cittadini significa porsi un obbiettivo raggiungibile ma pur sempre ambizioso, viste le difficoltà proprie dell’argomento: le luci della cronaca ne evidenziano infatti le ombre, specie nel mondo del lavoro. Anche le persone meno informate sanno dai media quante siano le vittime di incidenti nei luoghi di lavoro, mentre ignorano, sottostimandoli, quanti siano invece gli attori passivi di eventi lesivi causati da incidenti in impianti realizzati nell’ambiente domestico. L’esigenza di realizzare impianti innovativi finalizzati a un fattivo risparmio energetico porta l’ “abitante della casa” - che il legislatore, nel nostro contesto, chiama committente - ad avvalersi di collaboratori (progettisti e installatori) che, in sua vece e per suo conto, provvedano a “progettare” l’impianto e a realizzarlo materialmente “installandolo” nell’ambiente di vita.

Quali sono questi impianti che ci vedono coinvolti nell’applicazione di questa norma ? Principalmente: l’impianto elettrico e quanto a esso correlato (utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, l’automazione di porte e cancelli, impianti radiotelevisivi, antenne, ecc.), e inoltre l’impianto termico per la produzione e distribuzione di acqua calda e per il trattamento di acqua fredda (riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, ventilazione e aerazione dei locali, impianti idrici e sanitari, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili).

Se ci guardiamo intorno notiamo che, anche nelle abitazioni “meno tecnologiche”, sono sempre presenti alcuni degli impianti appena citati. Se poi, coinvolti nella loro realizzazione, contattiamo qualche esperto del settore, scopriremo, a nostro vantaggio, che un impianto elettrico ben realizzato evita “dispersioni” di elettricità con un risparmio nei consumi, un minore dispendio energetico e più sicurezza per chi lo utilizza; così come un impianto termico e idrico potrà incidere negativamente sui consumi se malamente progettato e/o realizzato.

Allora, considerato che, nel bene o nel male, saremo prima o poi coinvolti nell’applicazione di questa normativa, forse vale la pena di proseguire la lettura e avere un quadro complessivo del nostro coinvolgimento come “padroni di casa” e “committenti” allo stesso tempo.

La norma emendata come DM 37/08 sostituisce completamente la precedente normativa di settore, la legge 46/90, apportando innovazioni restrittive ma assolutamente opportune considerate le innovazioni tecnologiche sopraggiunte in questi diciotto anni di applicazione. Ma, per maggior chiarimento, analizziamo il contesto facendo un passo indietro nel tempo e accennando lo “spirito” di questa norma.
Nel corso degli anni il Legislatore, riconosciuto il dramma civile causato da eventi lesivi provocati dalla superficialità nella realizzazione degli impianti elettrici e termici nelle abitazioni e nelle piccole realtà artigianali, nell’oramai lontano 5 marzo del 1990 emanava la Legge n°46, segnando un passo notevole nel campo della sicurezza all’interno degli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro. Questa norma, che trovò piena applicazione dopo l’emanazione del suo “regolamento di attuazione” (DPR 447/91), regolamentava l’iter documentale che doveva accompagnare la realizzazione in sicurezza di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari ed idrici, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio. Inoltre nei suoi contenuti era sancito, per la prima volta nella “storia della sicurezza”, l’obbligo del possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, che a questo punto diventarono cogenti, di cui dovevano essere in possesso coloro che progettavano, realizzavano e svolgevano la manutenzione di impianti. Si trattò di una decisione legislativa importante in quanto, fino ad allora, l’assenza di indicazioni nel merito permetteva a chiunque, anche se totalmente privo di formazione tecnica ed esperienza acquisita sul campo, di intraprendere l’attività di installatore e/o di manutentore di impianti tecnologici.

Il DM 37/08 (così come la precedente legge 46/90) regolamenta l’iter documentale delle varie tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Precisa inoltre che se l’impianto è connesso a reti di distribuzione la normativa si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Come indicato nell’articolo 1, gli impianti in oggetto sono:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Per la realizzazione di questi impianti il committente deve rivolgersi a un’impresa abilitata, vale a dire che sia in possesso di specifica certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio presso la quale è iscritta, riportante l’abilitazione avuta circa le tipologie di impianti sopraelencati (articolo 1 - comma 2. DM 37/08).

Il committente che non dovesse adempiere a questa indicazione (articolo 8 DM 37/08) può essere soggetto a sanzione amministrativa oltre a non ricevere garanzie, sotto il profilo tecnico, dell’impianto commissionato.
Una volta conclusi i lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità (DdC), utilizzando il nuovo modello approvato dallo stesso DM 37/08. La Dichiarazione di Conformità dovrà essere sottoscritta sia dal responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 4, sia dal legale rappresentante dell’impresa. Alla DdC dovranno essere allegati, obbligatoriamente, sia la documentazione inerente all’impianto sia quella relativa all’impresa esecutrice dei lavori.

In particolare:
• il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto al proprio Albo e/o Collegio Professionale (solo se si superano i limiti dimensionali fissati dall’articolo 5 del decreto);
• la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati;
• eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali;
• copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa esecutrice dei lavori.
Qualora il progetto non sia previsto, dovrà essere allegato uno schema dell’impianto realizzato, sottoscritto dal responsabile tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori.

Inoltre, in caso di allacciamento di nuova fornitura di energia elettrica, di gas o di acqua, il committente dovrà consegnare al distributore, entro un termine massimo di 30 giorni, copia della Dichiarazione di Conformità. In caso di inadempienza il distributore potrà sospendere la fornitura. Vi è obbligo similare in caso di opere di installazione connesse a interventi edilizi subordinati a permesso di costruzione o a denuncia d’inizio attività; il titolare del permesso o colui che ha presentato la denuncia dovrà depositare, contestualmente, la documentazione attinente agli impianti presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui devono essere realizzate le opere.

Ancora qualche osservazione; il Legislatore ha previsto che per la normale manutenzione ordinaria degli impianti il proprietario degli stessi possa provvedere in proprio o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato (articolo 10 DM 37/08).

Per i vecchi impianti, privi di documentazione e non ancora messi in sicurezza, ecco l’articolo 7 comma 6 che prevede per tutti quegli impianti (in particolare elettrici), realizzati a partire dal 13 marzo 1990 e fino al 26 marzo 2008, sprovvisti della dichiarazione di conformità, siano “sanati” con una “dichiarazione di rispondenza”, oltre che mediante l’installazione nell’impianto elettrico di un dispositivo di protezione magnetotermico - differenziale da 30 mA.

Ma tutto questo cosa ha a che fare con l’ambiente?

• Nell’ambito del nostro concreto interesse verso un ambiente pulito, più sano, e meno sfruttato;
• al fine di realizzare una sostenibilità ambientale che coinvolga positivamente il sistema ecologico che ci vede partecipanti attivi a tempo pieno;
• nell’ottica di realizzare una casa a basso consumo energetico e a basso inquinamento indoor,

ci troviamo di fronte alla necessità di realizzare impianti tecnologici (elettrici, termici, domotici, ecc.) progettati e installati nel migliore dei modi e conseguentemente averne la garanzia per quanto ne riguarda sia la progettazione sia la successiva realizzazione.

Le normative inerenti al “risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia” (Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; DPR 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia; DPR. 551/99 “Regolamento recante modifiche al DPR 412/93, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”; DM 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, in materia di certificazione energetica degli edifici e di contenimento dei consumi energetici in genere) implicano di fatto un’azione in cui è coinvolta la figura del committente, del progettista, dell’installatore, del responsabile tecnico. Ognuno di questi, nei confini dettati dal proprio ruolo e dalla rispettiva fascia di responsabilità, rientra a pieno titolo negli attori principali del DM 37/08.

Agli articoli 5 e 6, la normativa dichiara che “ … i progetti e gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea […] si considerano redatti secondo la regola dell’arte.”; vale a dire, rappresentano il meglio di quanto si possa progettare e realizzare. Quindi, a maggior ragione, si rende necessario che così come i tecnici progettisti e installatori svolgono il loro operato nel pieno rispetto della “regola dell’arte”, questo sia giustamente e correttamente certificato nell’interesse della collettività e del singolo cittadino. Perché ricordiamoci che un impianto sicuro non si incendia, non esplode, non dà scariche elettriche, e non arreca altri danni alla persona e all’ambiente circostante.


fonte archibio.com autore Marco Monari

Topics: Decreti, Edilizia Sostenibile, Efficienza energetica, Impianti, certificazione energetica, risparmio energetico, sviluppo sostenibile

 

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