Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.1.2008 n.37 (GU 12.3.2008 n.61) | Impianti

Progettazione degli impianti. L’art.5 stabilisce che per la realizzazione degli impianti occorre un progetto. Il progetto deve essere redatto da un professionista tecnico iscritto all’albo o, in alternativa in caso di impianti semplici, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Tuttavia, quest’ultimo non può redigere il progetto in casi più complessi, dei quali indichiamo i più frequenti:

  • se la potenza impegnata è superiore a 6 kw o per utenze domestiche  di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • per impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività  produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • per impianti elettrici relativi a locali adibiti ad uso medico;
  • per impianti relativi alla distribuzione di gas combustibili con portata termica  superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.

Il progetto dell’impianto è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune, contestualmente al progetto edilizio. Nel caso di edificio esistente, già dotato di certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, la dichiarazione di conformità ed il progetto dell’impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Come abbiamo già indicato in questo sito nell’articolo del 28.2.2008 “Impianti negli edifici: ennesimo rinvio”, la progettazione degli impianti negli edifici è di competenza sia degli ingegneri che degli architetti. Il chiarimento è venuto dalla Corte di Cassazione (sent. 3814/2000) che ha stabilito la competenza dell’architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Edifici costruiti prima del 13.3.1990. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Dichiarazione di conformità. Ai sensi dell’art.7, al termine dei lavori l’impresa  installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme vigenti. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto.

Rifacimento di impianti. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all’allegato II del decreto.

Mancanza di dichiarazione di conformità. In tale caso la dichiarazione è sostituita, per gli impianti precedenti al DM 5.3.2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero, per gli impianti più semplici di cui all’art.5, da un soggetto che  ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Obblighi del committente e del proprietario. L’art.8 stabilisce che il committente deve affidare i lavori ad imprese abilitate. Il proprietario dell’impianto deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni predisposte dall’impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Certificato di agibilità. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto.

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il DPR 162/1999.

Trasferimento dell’immobile. L’art.13 obbliga i soggetti destinatari delle prescrizioni del decreto a conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione. Essi, in caso di trasferimento dell’immobile, consegnano la documentazione all’avente causa.

L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza sostitutiva. Copia della stessa documentazione è consegnata anche a chi utilizza l’immobile, cioè all’inquilino.

Sanzioni. Sono previste sanzioni anche per i professionisti: alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.

Tratto da un articolo di Enrico Milone, architetto
del 18.03.08

http://www.architettiroma.it/dettagli.asp?id=10176

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2 Commenti a “Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.1.2008 n.37 (GU 12.3.2008 n.61) | Impianti”

  1. Sabina scrive:

    Articolo molto interessante: linkato su SP.
    Grazie, a presto.

  2. FSTrainer scrive:

    Grazie a te Sabina.

    http://www.sabinapaolini.splinder.com/

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